I DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE AGRICOLTURA

In agricoltura, tutelare la salute dell’operatore è importante tanto quanto tutelare i prodotti di coltura, ecco perché è importante che gli agricoltori indossino sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Infatti, sono molti i rischi di infortunio per chi lavora la terra, ed è per questo che i DPI non sono solo raccomandati, ma anche resi obbligatori dalla legge. La legge di riferimento in tale materia è il DL 81/08 che codifica la sicurezza sul lavoro e le relative norme anti infortunio.

La suddetta normativa, nel Titolo III Capo II, regola l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori agricoli, e codifica obblighi e doveri sia per l’operatore che il datore di lavoro.

I requisiti di legge per i DPI

Il DL 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale come l’attrezzatura che gli operatori devono indossare individualmente al fine di ridurre al minimo i rischi di infortunio.

A tal fine, la legge italiana definisce questi dispositivi in questi termini:

  • Devono ridurre i rischi per l’operatore e non crearne di maggiori e devono essere sempre adeguati al tipo di lavoro svolto
  • Devono essere ergonomici, cioè facilmente adattabili alla fisionomia dell’utilizzatore e devono prendere sempre in considerazione lo stato di salute dell’operatore
  • Hanno l’obbligo di essere adattabili alle necessità dell’operatore e del tipo di lavoro da svolgere
  • Devono essere compatibili con altri DPI per la protezione di rischi multipli
  • I DPI messi sul mercato devono riportare la marcatura e la nota informativa del fabbricante, scritta in lingua italiana, oltre a nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea e ogni informazione utile all’utilizzo del dispositivo
  • Devono indicare istruzioni di utilizzo, deposito, pulizia, disinfezione, manutenzione e revisione in lingua italiana
  • Hanno l’obbligo di riportare il grado di protezione dal rischio che intendono prevenire, oltre al limite di utilizzi
  • Riportare la data di scadenza
  • Riportare il tipo di imballaggio idoneo al trasporto del DPI
  • Avere chiare indicazioni dei pittogrammi
  • Devono possedere l’indirizzo, il nome, il numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione del dispositivo di protezione individuale

Il datore di lavoro, inoltre, deve prendere visione dei potenziali rischi del lavoro e adoperarsi alla fornitura dei DPI idonei all’attività produttiva.

Gli obblighi per il lavoratore nei confronti dei dispositivi di protezione individuale

L’operatore agricolo non è esonerato da obblighi per tutelare la propria incolumità, ed è per questo che il DL 81/08 indica per il lavoratore delle condizioni necessarie alla tutela della salute:

  • Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di utilizzo
  • Curare i DPI e sostituirli in caso di usura e danneggiamento
  • Riporre, al termine dell’utilizzo, i dispositivi di protezione negli armadietti personali o nei siti di stoccaggio aziendali
  • Non modificare l’attrezzatura
  • Segnalare al datore di lavoro anomalie o disfunzioni dell’attrezzatura

I dispositivi di protezione individuale nell’agricoltura

In campo agricolo, i rischi per la saluta degli operatori sono molteplici e sono così suddivise:

  • Fattori chimici: inalazione di sostanze chimiche o ingestione di sostanze chimiche
  • Fattori fisici: vibrazioni, forti rumori, rischi elettrici, rischi termici, radiazioni ottiche e solari e rischi meccanici
  • Fattori biologici: virus, batteri, funghi ed altri agenti patogeni
  • Rischi trasversali: legati all’utilizzo di macchinari e attrezzature

In campo agricolo, i DPI da utilizzare obbligatoriamente sono i seguenti: 

  • Guanti: tutela delle mani nelle movimentazioni manuali e aumentare la presa nell’utilizzo dei macchinari
  • Occhiali: tutela degli occhi da liquidi, polveri e detriti oltre da radiazioni luminose
  • Elmetto: tutela del capo dalla caduta di materiali dall’alto e/o da eventuali cadute al suolo dell’operatore
  • Tute da lavoro: tutela del corpo da graffi ed escoriazioni
  • Calzature di sicurezza: tutela degli arti inferiori da eventuali detriti e riducono il rischio di caduta al suolo dell’operatore
  • Visiera: tutela degli occhi da luce e detriti provenienti dall’alto
  • Dispositivi di protezione per l’udito: tutelano l’udito da forti sollecitazioni di carattere sonore
  • Mascherine: tutela delle vie respiratorie da gas e polveri
  • Dispositivi di protezione per chi svolge lavori ad alta quota

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