SMALTIMENTO RIFIUTI AGRICOLI

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti, anche per quanto concerne quelli agricoli, è tutelato e codificato dalla legge. Nello specifico a regolare la gestione dei rifiuti agricoli nel Codice civile italiano è il DL 152/06, categoria D, classe “02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca”.

Il codice indica tre categorie di rifiuti:

  • Non pericolosi
  • Pericolosi
  • Non rifiuti

Nei rifiuti non pericolosi vengono indicati: 

  • scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole 
  • fanghi di sedimentazione ed effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici
  • pneumatici usati 
  • contenitori di fitofarmaci bonificati 
  • materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) 
  • imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo 

Nei rifiuti pericolosi sono citati:

  • fitofarmaci non più utilizzabili 
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati 
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili
  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche 
  • batterie esauste 
  • veicoli e macchine da rottamare

L’articolo 185, comma 1 invece esclude le seguenti categorie di prodotti, non considerate rifiuti:

  • le materie fecali, paglia, sfalci, potature poiché riutilizzabili in agricoltura
  • i sottoprodotti di origine animale esclusi quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o impiegabili in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio
  • le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione

Smaltire i rifiuti in maniera idonea è indispensabile per tutelare l’ambiente e le persone. Coloro che non smaltiranno questi materiali, soprattutto i rifiuti pericolosi, sono passibili di pesanti ammende, e in alcuni casi anche di reclusione.

Obblighi per lo smaltimento dei rifiuti agricoli speciali non pericolosi

La legge italiana prevede le seguenti disposizioni per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi:

  • deposito temporaneo: rifiuti raggruppati in un luogo o deposito che non ne consenta la dispersione nel suolo e nelle acque e/o danni a cose e persone. Devono essere raggruppati, inoltre, in maniera omogenea.
  • Raccolti ed avviati con cadenza con cadenza almeno trimestrale o quando raggiungono la quantità di almeno 20 metri cubi. 

Questi elementi devono essere smaltiti o dal servizio pubblico o da enti privati autorizzati. L’imprenditore agricolo, inoltre, deve rispettare gli obblighi di comunicazione e registrazione dei propri rifiuti.

Obblighi per i rifiuti agricoli pericolosi

La legge, inoltre, codifica anche i rifiuti speciali pericolosi seguendo questi dettami:

  • Raccolta bimestrale a prescindere dal quantitativo di rifiuti
  • Raccolta e consegna al raggiungimento dei 10 metri cubi
  • Il deposito temporaneo non può superare un anno

Anche per questi elementi lo smaltimento deve essere effettuato da enti pubblici e privati autorizzati. L’imprenditore agricolo, inoltre, deve rispettare gli obblighi di comunicazione e registrazione dei propri rifiuti.

Smaltire sfalci e potature

In agricoltura la pratica corretta per smaltire i residui di potatura è quelli di trinciare, mediante macchinari di trinciasarmenti. La legge vieta la pratica di incendiare questo tipo di rifiuti, poiché la dispersione in aria di fumo e residui potenzialmente tossici rischiano di minare la salute e compromettere l’ambiente.

Sanzioni per lo scorretto smaltimento dei rifiuti

Coloro che non rispetteranno le norme per il regolare smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, incorre in sanzioni pecuniarie, e in casi gravi anche alla reclusione.

Il Codice civile italiano riconosce i seguenti reati:

  • Abbandono dei rifiuti: multe da 105 a 620 euro
  • Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata: dai due mesi all’anno di reclusione e multa da 2600 euro a 26000 euro per rifiuti pericolosi. Dai tre mesi ai due anni di reclusione e multa da 2600 euro a 26000 euro per i rifiuti pericolosi
  • Violazione per obblighi di comunicazione: multe da 2600 euro a 15500 euro
  • Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori: multe da 2600 a 15500 euro
  • Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari: multe da 1900 euro a 9300 euro.

Condividi