Che cos’è la difesa integrata? E’ obbligatoria o facoltativa?

Seguendo quanto espresso dal Regolamento (Ce) numero 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che ha istituito un “quadro per l’azione comunitaria ai fini di un utilizzo sostenibile dei pesticidi”, il primo gennaio entrerà in vigore l’obbligo per gli agricoltori di adottare metodi di difesa integrata.

La difesa integrata, secondo la norma, sta chiusa negli otto punti citati nell’allegato III direttiva 2009/128/Ce:

1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare:

·                  con la rotazione colturale;

·                  con l’utilizzo di tecniche colturali adeguate; a esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta;

·                  con l’utilizzo, ove appropriato, di “cultivar” resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard e certificati;

·                  con l’utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione

·                  uso di ammendanti – e di irrigazione e drenaggio;

·                  con la prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature;

·                  con la protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l’utilizzo di infrastrutture ecologiche all’interno e all’esterno dei siti di produzione.

2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l’utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente nonché bollettini di assistenza tecnica.

3. In base ai risultati del monitoraggio,l’utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.

4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili,

Mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

5. I prodotti fitosanitari devono essere quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e devono avere minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente.

6. L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e di altre forme d’intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.

7. Ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla cultura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l’efficacia dei prodotti. Ciò può includere l’utilizzo di diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di azione e rotazione dei principi attivi.

8. Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio di organismi nocivi, l’utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.

Condividi