Cosa si intende per nuovo agricoltore?

Per nuovo agricoltore si intende un agricoltore che ha iniziato l’attività agricola nell’anno civile 2013o in qualsiasi anno successivoe che presenta domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile in cui ha iniziato a esercitare l’attività agricola.

In caso di persona fisica, il nuovo agricoltore non deve aver esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola nei cinque anni precedenti l’avvio della nuova attività agricola; la verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata esaminando o la data di apertura della P.IVA (nel caso di P.IVA già presente, ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, verrà esaminata la data di estensione dell’attività al regime agricolo) oppure l’iscrizione all’Inps come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro.

Nel caso di persona giuridica il nuovo agricoltore (persona fisica o giuridica) che esercita il controllo sulla persona giuridica non deve aver esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola nei cinque anni precedenti l’avvio della nuova attività agricola; la verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata esaminando la data dell’atto pubblico di costituzione della società che dovrà essere indicata nella richiesta di accesso alla riserva nazionale.

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