I depositi di liquidi infiammabili e di combustibili per uso agricolo, sono soggetti al controllo del servizio prevenzione incendi (Vigili del Fuoco) nel rispetto del Decreto Ministeriale 16-02-1982, se la loro capacità supera i 25.000 l.
Con depositi superiori a tale volume è necessario richiedere il certificato di prevenzione incendi che ha una durata di 3 anni, al termine dei quali va rinnovato.
Depositi fissi non soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma mantenuti sotto la responsabilità del titolare dell’attività sono depositi che devono rispettare le seguenti disposizioni di legge: – i quantitativi massimi di liquidi infiammabili consentiti non devono superare per la benzina 5 m3 e per gli oli lubrificanti 20 m3; devono essere dotati di un bacino di contenimento pari ad almeno della loro capacità; deve essere prevista un presa d’aria avente superficie pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta del locale; non possono essere dotati di distributore ed è quindi vietato il rifornimento diretto dei mezzi; la benzina deve essere stoccata in canestri omologati da 20 Litri.
Sulla targhetta apposta sul serbatoio in posizione ben visibile devono essere indicati: gli estremi del costruttore, l’anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale di costruzione, nonché la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine.
Il decreto prevede inoltre che da parte del conduttore venga effettuata una verifica annuale della funzionalità dei dispositivi, per assicurare il contenimento ed il rilevamento delle perdite.