Cosa si intende per “piccolo agricoltore”?

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Agea hanno adottato tutti i provvedimenti necessari per semplificare al massimo il regime dei cosiddetti “piccoli agricoltori” definito dalla nuova Politica agricola comune europea.

I vantaggi per il piccolo agricoltore sono: meno burocrazia e taglio degli adempimenti amministrativi, esonero dal greening e dalla condizionalità.

Dal 2016, poi, non è stato più necessario ripresentare la domanda nel caso in cui non ci sono state variazioni aziendali.

Per facilitare l’adesione al nuovo sistema semplificato, tutti gli agricoltori che nel 2015 hanno ricevuto un aiuto stimato inferiore a 1.250 euro, sono stati inseriti automaticamente nel “regime dei piccoli agricoltori” e continueranno così a ricevere lo stesso aiuto senza ulteriori adempimenti fino al 2020.

Anche chi ha diritto ad un aiuto superiore a 1.250 euro, poteva scegliere di optare per il sistema semplificato, richiedendolo entro il 15 ottobre 2015 ad Agea o agli organismi pagatori regionali, secondo le modalità operative che erano disponibili sui siti degli enti.

I piccoli agricoltori non perdono più tempo e risorse dietro a adempimenti amministrativi. Se non cambia nulla in azienda riceveranno gli aiuti fino al 2020 senza altre domande.

Si evidenzia che chi non è entrato nel regime dei piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2015, non potrà più accedervi.

L’agricoltore che aderisce può decidere di recedere dal regime dei piccoli agricoltori in un anno successivo al 2015, ma non potrà più rientravi.

Per l’intera durata della sua partecipazione al regime, l’agricoltore dovrà:

Ø    mantenere almeno il numero di ettari ammissibili dichiarati nella domanda unica 2015

Ø    mantenere lo status di agricoltore in attività.

Di contro potrà:

Ø    essere esentato dalle pratiche greening

Ø    non essere soggetto a sanzioni di condizionalità

Ø    mantenere i diritti all’aiuto fino all’uscita dal regime.

Il pagamento sostituisce tutti i pagamenti a cui l’agricoltore avrebbe diritto per la domanda 2015 a titolo di:

Øpagamento di base (diritti all’aiuto)

Øgreening

Øpagamento per i giovani agricoltori·

Øsostegno accoppiato

Gli importi relativi ai diritti all’aiuto provvisori sono a disposizione degli agricoltori presso gli organismi pagatori o i Centri di assistenza agricola di riferimento.

Ciascun agricoltore può controllare la sua posizione direttamente accedendo al sito www.sian.it, andando alla voce Servizi, poi in consultazione e infine su Consultazione pubblica Esito calcolo titoli 2015-2020 o nella loro area riservata Sian, nel Registro dei soggetti aventi diritto.

Gli agricoltori che aderiscono al “regime dei piccoli agricoltori”continueranno a ricevere fino al 2020 l’importo percepito per la campagna 2015 (con una leggera riduzione a seguito della corrispondente riduzione del budget annuale per i pagamenti diretti).

Nel caso invece il “piccolo agricoltore” iscritto d’ufficio decida di rimanere nel sistema ordinario, avrebbe potuto farne richiesta esplicitamente entro il 15 ottobre 2015 secondo le modalità operative predisposte dai singoli Organismi pagatori o con il supporto dei Centri di assistenza agricola

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