È obbligatorio la registrazione dei i contratti verbali per i terreni condotti in comodato e utilizzati ai fini dell’assegnazione del gasolio agevolato?

A cura di Giuseppe Marrone

L’Agenzia delle Dogane, sulla base di una richiesta avanzata da Coldiretti ha deciso di rendere validi ai fini dell’assegnazione del gasolio agevolato, i contratti non registrati.

Una Circolare del 16 gennaio 2018 l’Agenzia ha, infatti, risolto il problema relativo al riconoscimento dei contratti di comodato in forma verbale quali validi titoli di conduzione dei terreni agricoli per i quali può essere assegnato il carburante ad accisa agevolata.

La questione si era posta a seguito di una precedente Circolare della stessa Agenzia pubblicata a settembre 2017, secondo cui i contratti di comodato da utilizzare per la richiesta di carburante agricolo dovevano essere stipulati per iscritto e come tali registrati, così non ritenendo più validi i comodati in forma verbale che, come è noto, costituiscono uno dei titoli di conduzione più diffusi per la conduzione di terreni agricoli.

Non essendo andata a buon fine, per inspiegabili ragioni di carenza di copertura finanziaria, l’iniziativa di Coldiretti volta a risolvere la questione sul piano legislativo attraverso uno specifico emendamento da approvare nell’ambito della legge di bilancio per il 2018, la Confederazione ha avviato un serrato confronto con l’Agenzia delle Dogane per sostenere la soluzione già individuata nell’emendamento.

La soluzione fatta propria dall’Agenzia delle Dogane, che riproduce i contenuti della proposta di Coldiretti, è quella di:

– confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa per i prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli effettuati anche su terreni condotti in comodato;

– ammettere la possibilità di comprovare la conduzione dei terreni condotti in comodato, in luogo del contratto di comodato scritto e registrato, attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, eventualmente in forma congiunta, da comodatario e comodante con cui attestare l’esclusiva e piena disponibilità da parte del comodatario del terreno, puntualmente identificato, su cui eseguire le lavorazioni agricole.

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