Quali sono le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale?

Nella Circolare Agea sulla riserva nazionale sono esplicitate le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale.

L’accesso alla riserva da parte degli agricoltori può essere richiesto per ottenere l’attribuzione di nuovi titoli o l’aumento del valore dei titoli già detenuti.

In ogni caso l’agricoltore dovrà soddisfare il requisito di agricoltore attivo. Può essere effettuato dai giovani agricoltori, dai nuovi agricoltori, per evitare l’abbandono delle terre, per la compensazione di svantaggi specifici, in situazioni di difficoltà e a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti al momento della presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell’anno di presentazione della domanda e, quindi eventualmente anche successivamente alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, per poter accedere alla riserva nazionale è necessario presentare la domanda unica entro l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda.

Per poter ricevere titoli dalla riserva nazionale è necessario avere a disposizioneuna superficie minima ammissibile pari a un ettaro; tale regola non vale per gli agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva nazionale per evitare l’abbandono delle terre e per la compensazione di svantaggi specifici. Al momento della presentazione della domanda saranno considerati gli ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore al 15 maggio di ciascun anno.

L’utilizzo della riserva nazionale segue un ordine di priorità che comporta l’assegnazione dei titoli in primo luogo ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori. Qualora le risorse destinate alla riserva non siano sufficienti per soddisfare le richieste presentate dagli agricoltori a seguito di un provvedimento amministrativo e decisione giudiziaria, da un giovane agricoltore e da un nuovo agricoltore, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime del pagamento di base.

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