Ai fini dell’applicazione del DM 10 novembre 2009 e del DM 23 dicembre 2013, per «olivicoltore» deve intendersi il «soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio». Quindi, l’ «olivicoltore» in quanto tale non ha l’obbligo di detenere il registro telematico.
Precisamente l’olivicoltore non ha l’obbligo di registro telematico quando: ricava dalle olive prodotte nei propri oliveti solo olio per autoconsumo in quantità massima di 350 Kg, vende esclusivamente le olive prodotte nei propri oliveti, conferisce le olive prodotte nei propri oliveti alla società cooperativa di cui fa parte, si fa molire, detenere e commercializzare olio sfuso da terzi (non ha mai detenuto olio sfuso diverso dall’autoconsumo).
Quando l’olivicoltore, oltre che produrre le olive, svolge altre attività es. se vende olio sfuso, se confeziona, etc ha l’obbligo della tenuta del registro.
E’ possibile rivolgersi allo Studio Tecnico del dott. Agr. Giuseppe Marrone, che con l’ausilio di un team di collaboratori esperti e qualificati e l’utilizzo di moderni sistemi informatici offre assistenza alla compilazione dei registri telematici di carico/scarico di olio.
Studio Agronomico Marrone
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